IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
L’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) è stata istituita a decorrere dall’anno 1993 con il Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992. Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.
Campo di applicazione
L’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) deve essere pagata da tutti coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come proprietari oppure come titolari di diritti reali di godimento. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria l’imposta deve essere pagata dal locatore finanziario. Per calcolare l’I.C.I. bisogna prima di tutto determinare il valore catastale dell’immobile, ossia la “base imponibile”. A questo fine occorre distinguere se si tratta di fabbricati, di terreni agricoli o di aree fabbricabili. Per i fabbricati, la base imponibile è costituita dalla rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno in corso, aumentata del coefficiente di rivalutazione (attualmente il 5%) e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale. Il coefficiente per il quale va moltiplicata la rendita rivalutata è uguale a:
- 100 per le abitazioni, gli alloggi collettivi ed i fabbricati a destinazione varia (gruppi catastali A, e C, con esclusione delle categorie A10 e C1);
- 140 per i fabbricati classificati nella categoria B (caserme, conventi, ospedali, uffici pubblici, biblioteche, musei);
- 50 per gli uffici, gli studi privati (categoria A10) e gli opifici, gli alberghi, teatri, banche, ecc. (categoria D);
- 34 per i negozi e le botteghe (categoria catastale C1).
Fanno eccezione a questo criterio i fabbricati classificabili nel gruppo D, sforniti di rendita, interamente appartenenti alle imprese e distintamente contabilizzati. Per questi si assume il valore che risulta dalle scritture contabili, debitamente aggiornato. Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore commerciale al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’imposta, in relazione alla zona territoriale di ubicazione , all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri dei lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione. Per i terreni agricoli, la base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno in corso, aumentato del 25% e moltiplicato per 75. I terreni agricoli siti nel Comune di Lipomo sono esenti dall’ICI in quanto ricadenti in zone montane o di collina, come stabilito dal Ministero delle Finanze con Circolare 14 giugno 1993 n. 9.
Il Decreto Legge 93/2008 stabilisce, a partire dall'anno 2008, l'esenzione dall'Ici dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 504/92 e successive modificazioni, nonchè quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto citato, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 per le quali continua ad applicarsi l'aliquota e la detrazione prevista dal D. L. 504/92. Â
Adempimenti
Come si calcola l’imposta
L’imposta si determina applicando alla base imponibile, ossia al valore catastale, l’aliquota stabilita dalla Giunta Comunale per l’anno di riferimento e per la tipologia dell’immobile posseduto ubicato nel Comune di Lipomo. Contrariamente a quanto avviene per l’Irpef, il periodo preso a base per la determinazione dell’I.C.I. da versare è l‘anno in corso. L’imposta deve quindi essere calcolata sulla base dei mesi di possesso dell’anno; il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è calcolato per intero. Ad esempio il contribuente che ha acquistato un immobile il 20 aprile dovrà versare a giugno (acconto) e a dicembre (saldo), l’I.C.I. relativa agli otto mesi di possesso dell’immobile (maggio - dicembre).
Detrazioni, riduzioni, agevolazioni
Per l’abitazione principale per le categorie soggette al pagamento dell'I.C.I.,viene concessa una detrazione d’imposta di euro 103,29="," rapportata ai mesi nei quali l’immobile è stato utilizzato come dimora abituale. Se l’immobile costituisce contemporaneamente abitazione principale di più persone tenute al pagamento dell’I.C.I., la detrazione va suddivisa tra loro in parti uguali, indipendentemente dalla percentuale di possesso. Si considera abitazione principale, con conseguente esenzione dal pagamento dell'imposta, ad eccezione di quelle in cat. A/1, A/8 e A/9, anche quella posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziano o disabile che ha acquisito la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Ai fini dell’assimilazione il soggetto interessato deve, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione sopra descritta, presentare all’Ufficio Tributi apposita dichiarazione sostitutiva (ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000) attestante la sussistenza della suddetta condizione. Sono altresì considerate abitazioni principali, con conseguente esenzione dal pagamento dell'ICI, ad eccezione di quelle in categoria A/1, A/8 e A/9, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado, maggiori di età, a condizione che detti parenti vi stabiliscano la residenza anagrafica. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni previste a favore di coloro che cedono in uso gratuito un immobile ad uso abitativo a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado, come previsto dal vigente regolamento I.C.I., l’interessato deve compilare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), predisposta dall’Ufficio Tributi (vedi modulo allegato), da presentare all’ufficio stesso, a pena di decadenza dal beneficio stesso, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui dette condizioni si sono verificate. Tale dichiarazione avrà valenza anche per i successivi anni d’imposta e sino ad una nuova dichiarazione in rettifica E’ altresì previsto l’aumento della detrazione per l’abitazione principale di euro 100,00= per ogni soggetto “disabile”, componente del nucleo familiare, anagraficamente convivente e residente come risultante dallo stato di famiglia. In ogni caso la suddetta detrazione non potrà superare l’importo massimo di euro 258,23="." La suddetta condizione di disabilità deve risultare da apposita certificazione ASL ed è onere del soggetto interessato a godere delle agevolazioni presentare all’Ufficio Tributi del Comune, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui dette condizioni si sono verificate, apposita dichiarazione sostitutiva circa la sussistenza delle necessarie condizioni di diritto e di fatto, allegando le certificazioni relative. In caso di ambiguità nella documentazione presentata sarà cura dell’Assistente Sociale del Comune di Lipomo valutare la documentazione stessa ed esprimere un parere insindacabile sulla base del quale l’agevolazione sarà concessa o meno. L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art .47 del D.P.R: 445/2000.
Chi deve presentare la dichiarazione
Deve essere presentata la dichiarazione ICI nell’anno successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni entro il termine previsto per la presentazione della “dichiarazione dei redditi”. La dichiarazione non deve invece essere presentata da coloro che possiedono immobili per i quali non si sono verificate variazioni nell’anno precedente, o che sono comunque esclusi o esenti dall’I.C.I.. La dichiarazione, il cui modello è approvato annualmente con decreto ministeriale va consegnato direttamente al Comune - Ufficio Tributi - oppure può essere spedita in busta bianca, a mezzo di raccomandata postale con ricevuta di ritorno all’ufficio tributi del Comune. Il soggetto passivo è tenuto alla presentazione della dichiarazione ICI nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendono da atti o fatti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3 bis del D.Lgs. n. 463 del 18.12.1997 (M.U.I.).
Modalità e tempi di pagamento
Il versamento dell’I.C.I. deve essere effettuato in due rate:
- il 50% dell’imposta dovuta, calcolata sulla base dell’aliquota e della detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente, entro il 16 giugno;
- il saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno in corso (calcolato sulla base dell’aliquota e della detrazione dell’anno medesimo, entro il 16 dicembre.
Il contribuente, se vuole, può versare entro il termine previsto per l’acconto, in unica soluzione, l’imposta dovuta per l’intero anno, applicandosi, in questo caso, aliquota e dati relativi all’annualità in pagamento.
L’imposta può essere pagata: • Presso tutti gli uffici postali con bollettino di ccp così intestato: CRESET – SERVIZI TERRITORIALI S.P.A. – LIPOMO – CO – ICI C/CP N. 89062319 • Presso tutti gli sportelli delle Banche convenzionate del Gruppo bancario Credito Valtellinese e di Deutsche Bank – con commissioni d’incasso proposte dai singoli Istituti; • Con modello F 24 in Banca ed in Posta, gratuitamente; • Tramite Internet con Carte di Credito Visa e Mastercard sul sito www.Creset.it, gratuitamente.
L’ICI va versata senza decimali, con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo.
Se il contribuente possiede più immobili situati nello stesso Comune, deve effettuare un unico versamento. Se gli immobili sono situati in Comuni diversi, deve effettuare un versamento per ogni Comune di ubicazione dell’immobile. In questo caso occorre indicare su apposito modulo di versamento il conto corrente postale del concessionario della riscossione dell’I.C.I. competente. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purchè, con comunicazione da rendere all’Ufficio Tributi del Comune, sia individuato l’immobile cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari. In caso di pagamento tardivo, il contribuente può avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, secondo quanto disposto dall’art. 13 del D.L.vo n. 472 del 18.12.1997, compilando l’apposito modulo e presentandolo presso l’Ufficio Tributi. Tale agevolazione prevede:
- 1/8 della sanzione (3,75%) se il tardivo pagamento avviene entro un mese;
- 1/5 della sanzione (6%) se il tardivo pagamento avviene oltre un mese, ma entro un anno dalla scadenza originaria.
In entrambi i casi, comunque, il contribuente è obbligato a pagare anche gli interessi legali 3% annuo) maturati per ogni giorno di ritardo.
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